Le differenze tra Società di capitali e società di persone

Lo strumento più usato per formare una società è il contratto. Ciò nonostante è necessario anche affermare che una società può essere costituita anche con un atto unilaterale. Una società, quindi, può essere anche formata da un soggetto unico (in questo caso si parla di società uni-personale) oppure da più soggetti, i quali possono essere rappresentati in due modi: da persone fisiche o giuridiche.

Nell’ordinamento italiano si distinguono due tipologie sociali, a seconda dell’autonomia patrimoniale: le società di capitali e le società di persone.

  • Le Società di capitali sono le SPA (“Società Per Azioni”), le SRLS (“Società a Responsabilità Limitata” e “Società a Responsabilità Limitata Semplificata”) e le SAPA (“Società in Accomandita Per Azioni”).
  • Le società di persone, invece, sono le Società Semplici, le SNC (“Società in Nome Collettivo”) e le SAS (“Società in Accomandita Semplice”).

Le società di persone

Le società di persone non hanno una “personalità giuridica”. Questo significa che per lo Stato i soggetti giuridici non sono distinti dai soci. Queste società sono titolari di doveri e diritti ma le responsabilità per eventuali mancanze ed inadempienze impattano quasi sempre sui soci che rispondono con la modalità di responsabilità illimitata oppure con la responsabilità solidale. Ciò vuol dire che, se una società non può pagare le imposte, un socio risponde mettendo a disposizione il suo patrimonio personale. Un socio risponde anche dei debiti contratti da altri soci, ma con la responsabilità solidale se tale socio non dispone di un patrimonio tale da coprire le mancanze, la parte rimasta da estinguere deve essere pagata dagli altri.

Le società di capitali

Le società di capitali, invece, hanno una “personalità giuridica”. Per lo stato i soggetti giuridici sono distinti chiaramente dai soci. La società non è formata da uno o più soci titolari di diritti e doveri. In caso di danni a terzi ed inadempienze fiscali risponde la società e non il socio (o i soci).

Un’altra differenza sostanziale risiede a livello costituzionale. Le costituire una società di persone non sono richiesti capitali minimi e quindi si può formare senza versare soldi. Questo spiega perché i soci diventano responsabili e garanti verso creditori e terzi.

Fondare una società di capitali, invece, richiede di versare un capitale minimo che cambia a seconda del tipo di società. Per una SRL vengono richiesti almeno 10.000 Euro per una SRLS invece è sufficiente un minimo di 1 Euro. Una SRLS con capitale di 1 Euro risponde per 1 Euro ma il problema sorge quando occorre effettuare un determinato acquisto e diventa necessario attingere al fondo che comprende le quote versate dai soci.

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